Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e  difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, presso i cui uffici
 domicilia in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12,  contro  la  regione
 Lombardia,  in  persona  del  presidente  della  Giunta  regionale in
 carica, per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  della
 delibera  legislativa  "norme  transitorie inerenti l'esercizio della
 caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord", approvata  dal  Consiglio
 regionale  della  regione  Lombardia nella seduta del 30 luglio 1997,
 rinviata a nuovo esame con atto 1  settembre  1997,  riapprovata  dal
 Consiglio  regionale  a  maggioranza  assoluta  nella  seduta  del 17
 settembre 1997.
   1. - La delibera legislativa approvata il 30  luglio  1997  prevede
 una  modifica  dell'art.  13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n.
 32 "Integrazioni e modifiche  alla  l.r.  30  novembre  1983,  n.  86
 ''Piano   generale   delle   aree   regionali   protette.  Norme  per
 l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
 naturali, nonche' delle aree  di  particolare  rilevanza  naturale  e
 ambientale''  e  regime  transitorio  per  l'esercizio dell'attivita'
 venatoria".
   Con questo provvedimento la regione ha apportato la cartografia con
 la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare  a
 parco  naturale.  Tale  modifica  viene proposta in recepimento della
 deliberazione  dell'assemblea  del  Consorzio  del   Parco   naturale
 dell'Adda  Nord  n.  2  dell'8  gennaio  1997  e  in  via transitoria
 "anticipando"  il   piano   territoriale   di   coordinamento   (PTC)
 permettendo la caccia all'interno del parco regionale.
   2.  -  Detta delibera e' stata fatta oggetto di rinvio con il quale
 il Governo ha rilevato che: "la legge contrasta  con  gli  artt.  22,
 comma  6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art.
 21, comma 1, lett. b), legge n. 157/1992 (legge quadro in materia  di
 protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia
 nei  parchi  regionali. E' inoltre censurabile sotto il profilo della
 irragionevolezza, della disparita' di trattamento e per contrasto con
 i principi generali della legge n. 394/1991 per  i  seguenti  motivi:
 atteso  che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge
 regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere
 conto  di  tutte  le  componenti  ivi  elencate,  e  non  solo  della
 componente  ''fauna''  -  sotto  il  solo  profilo della caccia -, la
 delimitazione provvisoria del territorio non e' in  grado  di  tenere
 conto del complesso delle componenti da tutelare.
   Ne'  la  legge  n.  32/1996  che  ha  modificato  in parte la legge
 regionale n. 86/1983 (Piano generale delle aree  regionali  protette.
 Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
 monumenti  naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza
 naturale ed ambientale) prevede procedure di ''anticipazone del piano
 territoriale di coordinamento del parco'' al fine di definire le aree
 da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter  della  legge
 regionale  n.  86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996).
 L'art.  13, comma 3, stabilisce invece che  ''l'individuazione  delle
 aree  a parco naturale e' effettuata in sede di approvazione del PTC,
 secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori
 e   le  competenti  province  ...''  con  evidente  salvaguardia  del
 principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette  la
 caccia  in  aree istituite a fini di protezione delle specie animali,
 mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono  ad
 altre  norme  che  dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La
 riproposizione di tale procedura non puo' essere ammessa  come  mezzo
 per  la  parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce
 un tutt'uno inscindibiIe e che trova la sua naturale regolamentazione
 del Piano territoriale di coordinamento con  tutte  le  garanzie  che
 esso  prevede.  Una diversa soluzione vanificherebbe I'intero sistema
 posto a difesa del patrimonio naturale".
   3. - Il Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre  1997  ha
 riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo.
   Il  Consiglio  dei  Ministri,  nella  seduta del 9 ottobre 1997, ha
 deliberato l'impugnazione  dinanzi  alla  Corte  costituzionale,  che
 viene ora proposta con il presente atto, in base ai seguenti motivi.
   La  delibera legislativa e' illegittima per contrasto con gli artt.
 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree  protette)  e
 art.  21,  comma 1, lettera b) (legge quadro in materia di protezione
 della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi
 regionali.  E'   inoltre   censurabile   sotto   il   profilo   della
 irragionevolezza  della disparita' di trattamento e per contrasto con
 i principi generali della legge n. 394/1991 per  i  seguenti  motivi:
 atteso che l'art.  1 della legge n. 391/1991, come del resto la legge
 regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere
 conto  di  tutte  le  componenti  ivi  elencate,  e  non  solo  della
 componente "fauna" - sotto il profilo dela caccia -, la delimitazione
 provvisoria del territorio non  e'  in  grado  di  tenere  conto  del
 complesso  delle  componenti da tutelare. Ne' la legge n. 32/1996 che
 ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1996 (Piano  generale
 delle  aree  di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede
 procedure di "anticipazione del piano territoriale  di  coordinamento
 del  parco" al fine di definire le aree da destinare a parco naturale
 previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983  (aggiunto
 dall'art. 8 della legge n. 32/1996).
   L'art.  13,  comma 3, stabilisce invece che "l'individuazione delle
 aree a parco naturale e' effettuata, in sede di approvazione del PTC,
 secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori
 e le competenti province ..." con evidente salvaguardia del principio
 del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia  in
 aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la
 riproposizione  di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme
 che  dovevano  essere  transitorie,  in   attesa   del   PTC.      La
 riproposizione  di  tale procedura non puo' essere ammessa come mezzo
 per la parziale regolamentazione di una fattispecie  che  costituisce
 un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione
 nel  piano  territoriale  di  coordinamento con tutte le garanzie che
 esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe  l'intero  sistema
 posto a difesa del patrimonio naturale.